1. E' istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro. La Presidenza di tale Comitato spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunita' europee. La Commissione delle Comunita' europee puo' assistere ai lavori del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4. 2. Il Comitato esamina, su richiesta di uno o piu' Stati membri, qualsiasi problema di carattere generale relativo all'applicazione e all'interpretazione della presente convenzione. Il Comitato adotta le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6 e all'articolo 13, paragrafo 2 e da' l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Il Comitato adotta a norma dell'articolo 16 e 17 le revisioni o le modifiche della presente convenzione. 3. Il Comitato adotta le sue decisioni all'unanimita', salvo quando delibera in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2; in quest'ultimo caso esso adotta le sue decisioni alla maggioranza di due terzi dei voti dei suoi membri. 4. Il Comitato stabilisce le proprie norme procedurali e puo' creare gruppi di lavoro. Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro e' affidato al segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523~convenzione-art18 · fonte su Normattiva