monete, nei valori che lo Stato della Citta' del Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;119~convenzione-art2 · fonte su Normattiva