Art. 9 (Convenzione)
[1]presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, fermi restando gli effetti della coniazione da parte della Zecca e della circolazione delle monete dello Stato della Citta' del Vaticano sul territorio italiano intervenute dal 2 agosto 1981 fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa. La presente Convenzione restera' in vigore per dieci anni, salva la facolta' di ciascuna delle Parti di denunciarla con un preavviso di sei mesi. In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti di Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta nella Citta' del Vaticano, in duplice originale, il 3 dicembre 1991.
[2]Per la Repubblica italiana per lo Stato della Citta' del Vaticano
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
