Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, fatta a Citta' del Vaticano il 3 dicembre 1991
Art. 8 (Convenzione)
Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Citta' del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
