[1]IN VIGORE
[2]1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica od approvazione in conformita' alle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente. Gli Stati contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o di approvazione a Copenaghen non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica o all'approvazione e le sue disposizioni si applicheranno:
[3](a) con riferimento alle remunerazioni di cui al sottoparagrafo (b) del paragrafo 1 dell'articolo 19 della presente Convenzione, a partire dal 1 gennaio 1993; e
[4](b) in tutti gli altri casi, ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio successivo all'anno in cui la Convenzione entrera' in vigore.
[5]3. La Convenzione attualmente in vigore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio firmata a Copenhagen il 26 febbraio 1980, come emendata, sara' denunciata e cessera' di esplicare, i suoi effetti a decorrere dalla data in cui avra' effetto la presente Convenzione in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2.
Testo vigente dal 7 agosto 2002
