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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera, dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto 14 ottobre 1926, numero 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella, raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1921 - Anno V

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Mussolini- Volpi.

[11]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 18 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1190~art1 · fonte del testo