Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985
Art. 9 (Trattato)
consensuale Se la persona richiesta acconsente, secondo la legge della Parte richiesta, a che venga ordinata la sua consegna, tale persona puo' essere conseguentemente consegnata.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
