della consegna 1. La Parte richiesta puo' posporre la consegna di una persona al fine di procedere nei suoi confronti, o di fargli scontare una pena per un reato diverso da quello costituito dall'azione od omissione in relazione alla quale e richiesta l'estradizione e la Parte richiesta, quando cosi' differisce la consegna, deve informarne la Parte richiedente. 2. La Parte richiesta puo', secondo la propria legge, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente alle condizioni da stabilirsi con un accordo reciproco fra le Parti. 3. Le previsioni del presente articolo non fanno venir meno l'obbligo della Parte richiesta di procedere rapidamente alla trattazione delle richieste formulate in base al presente Trattato.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art8 · fonte su Normattiva