Art. 7 (Trattato)
della richiesta La Parte richiesta, qualora ritenga, considerata l'eta', lo stato di salute ed altre circostanze individuali della persona richiesta, che l'estradizione non dovrebbe essere richiesta, puo' raccomandare alla Parte richiedente, indicandone i motivi, di ritirare la richiesta di estradizione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
