ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana (qui di seguito denominati Parti Contraenti), Desiderando creare condizioni favorevoli a promuovere maggiori investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e, Riconoscendo che la reciproca protezione di tali investimenti in base ad un accordo servira' a raggiungere il succitato obiettivo e contribuira' a stimolare singole iniziative imprenditoriali ed accrescera' la prosperita' di entrambi i Paesi, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: 1. per "Investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi nazionali di quest'ultima, ed in particolare, ma non esclusivamente, include:

  • a)beni mobili ed immobili, compresi diritti "in rem" su proprieta' di una Terza Parte, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni;
  • b)azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie o ogni altro strumento di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere sulla base delle rispettive leggi e regolamenti nazionali;
  • c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da un contratto, avente un valore finanziario, nonche' redditi reinvestiti relativi all'investimento iniziale;
  • d)diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale in conformita' con le pertinenti leggi della relativa Parte Contraente;
  • e)ogni diritto economico conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione, comprese quelle di prospezione, estrazione e commercializzazione di petrolio ed altri minerali. 2. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti, profitti, interessi, dividendi, royalties e compensi, ivi compresi know-how tecnico ed i compensi per servizi, nonche' altri corrispettivi legali; 3. Per "cittadini" si intendono coloro che derivano il loro status di cittadini indiani o cittadini italiani della legge in vigore in India o in Italia; 4. Per "societa'" si intendono, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, societa' di persone o di capitali, fondazioni, imprese ed associazioni incorporate o costituite ai sensi della legge in vigore in ciascuna delle due Parti Contraenti, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno; 5. Per "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente; 6. Per "territorio" si intende:
  • a)con riferimento all'India, il territorio della Repubblica indiana, ivi comprese le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, nonche' ogni altra area marittima sulla quale l'India esercita la propria sovranita', diritti di sovranita' o di giurisdizione, in conformita' con la Legge indiana e con il diritto internazionale;
  • b)con riferimento all'Italia, oltre al territorio della Repubblica italiana, ivi incluse le superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresi' le aree marine e sottomarine sulle quali la Parte Contraente esercita la propria sovranita' e, diritti sovrani o di giurisdizione, in conformita' con la Legge italiana e con il diritto internazionale.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;12~accordo-art1 · fonte su Normattiva