- PORTATA DELL'ACCORDO 1. Il presente Accordo dovra' applicarsi a tutti gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente in conformita' con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio viene effettuato l'investimento. 2. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente sia che essi siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
