[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente.

[3]e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1 DEFINIZIONI

[5]Ai fini del presente Accordo:

[6]1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e con regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale, purche' siano relativi ad un investimento, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi:
  • b)titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
  • c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale:
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, ditta e avviamento;
  • e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
  • f)ogni incremento del valore dell'investimento originario.

[7]Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza o la nazionalita' di una o dell'altra Parte Contraente. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "introiti" si intendono gli ammontari derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse. 6. Per "territorio" si intende:

  • a)Per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione.
  • b)Per la Repubblica del Paraguay, il territorio dello stato sul quale lo stesso ha sovranita' od esercita, secondo il diritto internazionale, diritti di giurisdizione.

[8]7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (o le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento. 8. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con la legislazione vigente.

Testo vigente dal 28 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;150~accordo-art1 · fonte su Normattiva