- ECCEZIONI 1. Le disposizioni del presente Accordo non dovranno in alcun modo limitare il diritto delle due Parti Contraenti ad applicare divieti o restrizioni in situazioni di guerra o altre forme di conflitto armato, emergenza nazionale o disordini civili o per prevenire malattie epidemiche o causate da animali o piante in conformita' con le sue leggi normalmente e ragionevolmente applicabili su base non discriminatoria.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
