[1]Eccezioni
[2]Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti, o restrizioni dissimulate al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un divieto per una parte di adottare o applicare misure:
- a)necessarie a proteggere la moralita' pubblica, l'ordine o la sicurezza;
- b)necessarie a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le rispettive misure di carattere ambientale;
- c)necessarie per proteggere la proprieta' intellettuale; o
- d)riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
