[1]Eccezioni

[2]Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti, o restrizioni dissimulate al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come un divieto per una parte di adottare o applicare misure:

  • a)necessarie a proteggere la moralita' pubblica, l'ordine o la sicurezza;
  • b)necessarie a proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le rispettive misure di carattere ambientale;
  • c)necessarie per proteggere la proprieta' intellettuale; o
  • d)riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art174 · fonte su Normattiva