[1]Eccezioni

[2]L'accordo non preclude l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione, al transito e al commercio di beni d'occasione giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, o alle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, quando prevalgono condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art27 · fonte su Normattiva