[1]- Responsabilita' rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto

[2]Salvo disposizione contraria del presente capitolo, quando un vettore di fatto effettua, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtu' del contratto di cui all'articolo 39, e' retto dalla presente Convenzione, sia il vettore contrattuale che il vettore di fatto sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione, il primo per l'intero trasporto contemplato nel contratto, il secondo per la parte da lui eseguita.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art40 · fonte su Normattiva