[1]- Nullita' di clausole contrattuali

[2]E' nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla responsabilita' che gli deriva dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto nello stesso capitolo: la nullita' di detta clausola non determina tuttavia la nullita' dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni del presente capitolo.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art47 · fonte su Normattiva