dei voti 1. I membri produttori detengono insieme 1 000 voti ed i membri consumatori detengono insieme 1 000 voti. 2. I voti dei membri produttori sono suddivisi come segue:

  • a)400 voti sono ugualmente suddivisi tra le tre regioni produttrici d'Africa, d'America Latina e d'Asia-Pacifico. I voti in tal modo attribuiti a ciascuna di queste regioni sono poi ugualmente suddivisi tra i membri produttori di questa regione;
  • b)300 voti sono suddivisi tra i membri produttori secondo la quota di ciascuno nelle risorse forestali tropicali totali di tutti i membri produttori;
  • c)300 voti sono suddivisi tra i membri produttori in proporzione al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali nell'ultimo periodo triennale per il quale sono disponibili cifre definitive. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il totale dei voti attribuiti secondo il paragrafo 2 del presente articolo ai membri produttori della regione d'Africa e' ugualmente ripartito tra tutti i membri produttori della regione. Se rimangono voti, ciascuno di questi voti e' conferito ad un membro produttore della regione d'Africa: il primo al membro produttore che ottiene il maggior numero di voti calcolati secondo il par. 2 del presente articolo, il secondo al membro produttore che si colloca al secondo posto secondo il numero dei voti ottenuti, e cosi' via fino a quando tutte i rimanenti voti non siano stati suddivisi. 4. Ai fini del calcolo della suddivisione dei voti secondo il paragrafo 2 b) del presente articolo per "risorse forestali tropicali" s'intendono le formazioni forestali produttive a denso fogliame come definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). 5. I voti dei membri consumatori sono suddivisi come segue: ciascun membro consumatore dispone di 10 voti di base; la rimanenza dei voti e' suddivisa tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel periodo triennale avente inizio quattro anni prima della suddivisione dei voti. 6. Il Consiglio suddivide i voti per ciascun esercizio all'inizio della sua prima sessione dell'esercizio secondo le disposizioni del presente articolo. Tale suddivisione continua ad essere in vigore per la rimanente durata dell'esercizio, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. 7. Quando la composizione dell'Organizzazione e' modificata o il diritto di voto di un membro sospeso o ristabilito in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova suddivisione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, secondo le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la nuova suddivisione dei voti avra' effetto. 8. Non puo' esservi frazionamento di voti.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art10 · fonte su Normattiva