di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a dei "governi" sara' considerato valido anche per la Comunita' europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa avente responsabilita' per la negoziazione, la stipula e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi concernenti i prodotti di base. Di conseguenza ogni menzione nel presente Accordo di firma, ratifica, accettazione o approvazione, o di notifica di applicazione provvisoria o di adesione, sara' considerata, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica di applicazione provvisoria o per l'adesione di tali organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale dei voti da attribuire ai loro Stati membri, in conformita' con l'articolo 10. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art5 · fonte su Normattiva