finanziari 1. Per il funzionamento e la gestione del presente Accordo sono istituiti:

  • a)Il conto amministrativo;
  • b)il conto speciale;
  • c)il Fondo per il partenariato di Bali; e
  • d)tutti gli altri conti che il Consiglio reputa appropriati e necessari. 2. Il Direttore esecutivo e' responsabile della gestione dei conti ed il Consiglio stabilisce nelle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione le disposizioni necessarie.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art18 · fonte su Normattiva