ed immunita' 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa ha in particolare capacita' di stipulare contratti, di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di intentare azioni legali. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei delegati dei membri quando si trovano sul territorio del Giappone, continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede tra il Governo del Giappone e l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali firmato a Tokio il 27 febbraio 1988, in considerazione degli emendamenti che possono essere necessari per una corretta applicazione del presente Accordo. 3. L'Organizzazione puo' inoltre concludere con uno o piu' altri paesi, accordi che devono essere approvati dal Consiglio, inerenti ai poteri, privilegi ed immunita' eventualmente necessari per la corretta applicazione del presente Accordo. 4. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese, il membro in questione conclude con l'Organizzazione, il prima possibile, un accordo di sede che deve esser approvato dal Consiglio. In attesa della conclusione di detto accordo, l'Organizzazione chiede al nuovo Governo l'esenzione fiscale nei limiti della sua legislazione nazionale sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al suo personale e sugli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione. 5. L'Accordo di Sede e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia, esso puo' cessare:
- a)per reciproco consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
- b)se la sede dell'Organizzazione e' trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
- c)se l'Organizzazione cessa di esistere.
Testo vigente dal 29 aprile 1998
