di comitati 1. I seguenti comitati sono istituiti dall'Accordo in quanto comitati dell'Organizzazione:
- a)Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato;
- b)Comitato del rimboschimento e della gestione forestale;
- c)Comitato dell'industria forestale
- d)Comitato finanziario e amministrativo 2. Il Consiglio puo', con voto speciale, istituire gli altri comitati ed organi sussidiari che ritiene adeguati e necessari. 3. Ogni comitato e' aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno dei comitati e' stabilito dal Consiglio. 4. I comitati e gli organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e degli organi sussidiari sono convocate dal consiglio.
Testo vigente dal 29 aprile 1998
