di comitati 1. I seguenti comitati sono istituiti dall'Accordo in quanto comitati dell'Organizzazione:

  • a)Comitato dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato;
  • b)Comitato del rimboschimento e della gestione forestale;
  • c)Comitato dell'industria forestale
  • d)Comitato finanziario e amministrativo 2. Il Consiglio puo', con voto speciale, istituire gli altri comitati ed organi sussidiari che ritiene adeguati e necessari. 3. Ogni comitato e' aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno dei comitati e' stabilito dal Consiglio. 4. I comitati e gli organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e degli organi sussidiari sono convocate dal consiglio.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art26 · fonte su Normattiva