' progettuali dell'Organizzazione 1. Per quanto concerne i fabbisogni dei paesi in via di sviluppo, i membri possono sottoporre al consiglio proposte di progetti preliminari e di progetti nei settori della ricerca-sviluppo, dell'informazione commerciale, della trasformazione crescente e sempre piu' avanzata nei paesi membri produttori, del rimboschimento e della gestione forestale. I progetti preliminari ed i progetti dovrebbero contribuire alla realizzazione di uno o piu' obiettivi del presente Accordo. 2. Per l'approvazione dei progetti preliminari e del progetti, il Consiglio tiene conto:

  • a)della loro pertinenza riguardo agli obiettivi del presente Accordo;
  • b)delle loro incidenze ecologiche e sociali;
  • c)dell'auspicabilita' del mantenimento di un equilibrio geografico adeguato;
  • d)degli interessi e delle caratteristiche di ciascuna delle regioni produttrici in via di sviluppo;
  • e)dell'auspicabilita' di un'equa suddivisione delle risorse tra i settori menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo;
  • f)della loro redditivita';
  • g)dell'opportunita' di evitare gli accavallamenti di sforzi. 3. Il Consiglio istituisce un programma e delle procedure per l'offerta, lo studio e la classificazione, in ordine, prioritario dei progetti preliminari e dei progetti che sollecitano un finanziamento dell'Organizzazione, nonche' per la loro attuazione, seguito e valutazione. Il Consiglio si pronuncia sull'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti destinati ad esser finanziati o sponsorizzati secondo gli articoli 20 e 21. 4. Il Direttore esecutivo puo' sospendere l'esborso dei fondi dell'Organizzazione per un progetto preliminare o un progetto se questi fondi non sono utilizzati secondo la descrizione del progetto. Il Direttore esecutivo presenta un rapporto al Consiglio nella sessione successiva, per esame. Il Consiglio adotta le decisioni del caso. 5. Il consiglio puo', con voto speciale, decidere di interrompere di sponsorizzare un progetto preliminare o un progetto.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art25 · fonte su Normattiva