' relative alla politica generale dell'Organizzazione Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo primo, l'Organizzazione intraprende attivita' relative alla politica generale ed ai progetti nei settori dell'informazione economica e dell'informazione sul mercato, del rimboschimento, della gestione forestale e dell'industria forestale, procedendo in maniera equilibrata ed integrando per quanto possibile i lavori di politica generale e le attivita' in materia di progetto.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art24 · fonte su Normattiva