dagli obblighi 1. Qualora lo esigano circostanze eccezionali o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se ritiene soddisfacenti le spiegazioni del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di adempiere a detto obbligo. 2. Il Consiglio, nel concedere un'esenzione ad un membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne specifica le modalita', le condizioni, la durata ed i motivi.
Testo vigente dal 29 aprile 1998
