dagli obblighi 1. Qualora lo esigano circostanze eccezionali o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se ritiene soddisfacenti le spiegazioni del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di adempiere a detto obbligo. 2. Il Consiglio, nel concedere un'esenzione ad un membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne specifica le modalita', le condizioni, la durata ed i motivi.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art33 · fonte su Normattiva