e responsabilita' generali dei membri 1. Per tutta la durata del presente accordo, i membri si adoperano e collaborano per favorire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi. 2. In particolare i membri s'impegnano ad accettare e ad applicare le decisioni che il Consiglio adotta ai sensi delle disposizioni del presente Accordo e non mettono in atto misure volte a limitare o a contrastare dette decisioni.
Testo vigente dal 29 aprile 1998
