Se il Consiglio ritiene che un membro ha trasgredito agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che tale inadempienza ostacola notevolmente il funzionamento dell'Accordo, lo stesso Consiglio puo', con voto speciale, escludere detto membro dall'Accordo. Il Consiglio ne notifica immediatamente il depositario. Sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art44 · fonte su Normattiva