[1]Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie come forum per garantire e controllare l'attuazione del presente capo ed esaminare tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS puo' riesaminare il presente capo e formulare raccomandazioni di conseguenza. 2. Il sottocomitato SPS e' composto da rappresentanti designati da ciascuna delle parti. Il sottocomitato si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno alla data e nella sede convenute e in sessioni speciali su richiesta di una qualsiasi delle parti. Il sottocomitato SPS tiene la prima sessione ordinaria nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante questa prima riunione. L'ordine del giorno e' stabilito dalle parti prima delle riunioni. Il sottocomitato puo' anche riunirsi in videoconferenza o audioconferenza. 3. Il sottocomitato:
- a)sviluppa e controlla l'attuazione del presente capo;
- b)costituisce un forum di discussione dei problemi posti dall'applicazione delle misure SPS e del presente capo e identifica possibili soluzioni;
- c)discute della necessita' di stabilire programmi di studio congiunti, relativi in particolare alla fissazione di limiti specifici;
- d)identifica esigenze di cooperazione;
- e)procede alle consultazioni previste dall'articolo 104 in merito alla risoluzione delle controversie derivanti dal presente capo;
- f)procede alle consultazioni previste dall'articolo 100 del presente capo in merito al trattamento speciale e differenziato; e
- g)svolge qualsiasi altra funzione stabilita di comune accordo tra le parti. 4. Il sottocomitato SPS puo' istituire gruppi di lavoro ad hoc incaricati di svolgere compiti specifici e ne stabilisce le funzioni e le procedure di lavoro.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
