[1]Trattamento speciale e differenziato

[2]In applicazione dell'articolo 10 dell'accordo SPS, quando un paese andino firmatario incontri difficolta' con una proposta di misura notificata dalla parte UE, tale paese puo' chiedere, nelle osservazioni presentate alla parte UE a norma dell'articolo 7 dell'accordo SPS, di avere la possibilita' di discutere la questione. Le parti interessate avviano consultazioni allo scopo di concordare:

  • a)condizioni alternative di importazione che dovranno essere applicate dalla parte importatrice; e/o
  • b)un'assistenza tecnica conformemente all'articolo 101; e/o
  • c)un periodo transitorio di sei mesi, prorogabile in via eccezionale per un altro periodo non superiore a sei mesi.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art100 · fonte su Normattiva