[1]Trattamento speciale e differenziato
[2]In applicazione dell'articolo 10 dell'accordo SPS, quando un paese andino firmatario incontri difficolta' con una proposta di misura notificata dalla parte UE, tale paese puo' chiedere, nelle osservazioni presentate alla parte UE a norma dell'articolo 7 dell'accordo SPS, di avere la possibilita' di discutere la questione. Le parti interessate avviano consultazioni allo scopo di concordare:
- a)condizioni alternative di importazione che dovranno essere applicate dalla parte importatrice; e/o
- b)un'assistenza tecnica conformemente all'articolo 101; e/o
- c)un periodo transitorio di sei mesi, prorogabile in via eccezionale per un altro periodo non superiore a sei mesi.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
