[1]Sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci
[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (sottocomitati). 2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
- a)controlla l'applicazione e l'amministrazione corretta del presente capo;
- b)funge da sede per consultazioni sull'interpretazione e sull'applicazione del presente capo;
- c)esamina le proposte presentate dalle parti in materia di accelerazione dello smantellamento tariffario e di inclusione di merci nelle tabelle di soppressione dei dazi;
- d)formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza;
- e)si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
