[1]Sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci

[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato sull'accesso al mercato per le merci conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (sottocomitati). 2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

  • a)controlla l'applicazione e l'amministrazione corretta del presente capo;
  • b)funge da sede per consultazioni sull'interpretazione e sull'applicazione del presente capo;
  • c)esamina le proposte presentate dalle parti in materia di accelerazione dello smantellamento tariffario e di inclusione di merci nelle tabelle di soppressione dei dazi;
  • d)formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza;
  • e)si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art91 · fonte su Normattiva