Sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie 1. E' istituito il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie. Il sottocomitato SPS si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle Parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS puo' esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza. 2. Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:

  • a)monitorare l'attuazione del presente capo ed esaminare le questioni ad esso connesse, comprese quelle che dovessero emergere in sede di attuazione;
  • b)riesaminare gli allegati del presente capo, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste dal presente capo;
  • c)modificare, mediante una decisione, gli allegati da IV a XIV del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto dal presente capo; e
  • d)formulare pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti nelle disposizioni istituzionali, generali e finali del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo. 3. Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle Parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico, la cui composizione non e' necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti. 4. Il sottocomitato SPS riferisce regolarmente al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 465 del presente accordo in merito alle attivita' e alle decisioni prese nella propria sfera di competenza. 5. Il sottocomitato SPS adotta le procedure di lavoro durante la prima riunione. 6. Le decisioni, raccomandazioni, relazioni o altre iniziative del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS, riguardanti l'autorizzazione di importazioni, lo scambio di informazioni, la trasparenza, il riconoscimento della regionalizzazione, l'equivalenza e le misure alternative, nonche' qualsiasi altra questione di cui ai paragrafi 2 and 3, sono adottate per consenso tra le Parti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art74 · fonte su Normattiva