[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente titolo si intende per: - "accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi e lo stabilimento in conformita' delle norme dell'OMC; - "persona giuridica di una parte": una persona giuridica costituita a norma delle leggi di tale parte, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio di tale parte; qualora una persona giuridica abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di una parte, non viene considerata una persona giuridica di tale parte a meno che le sue attivita' non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di tale parte17; - "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; - "misure adottate o mantenute in vigore da una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da:

  • a)amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e
  • b)organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; - "persona fisica di una parte": una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario secondo la rispettiva legislazione interna18; - "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi; - "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualunque servizio non prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi; - "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; - "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi.

[3]-------- 17 Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o dei paesi andini firmatari e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario, purche' le loro navi siano registrate in conformita' alla rispettiva legislazione dello Stato membro dell'Unione europea o del paese andino firmatario e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario. 18 Ai fini del presente titolo una persona fisica di una parte che abbia la doppia cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e di un paese andino firmatario e' considerata esclusivamente cittadino della parte in cui abbia la sua cittadinanza dominante ed effettiva. A tal fine per cittadinanza dominante ed effettiva di una parte si intende la cittadinanza della parte in cui la persona fisica mantiene i vincoli piu' forti, tenendo conto fra l'altro di fattori come la residenza abituale, i legami familiari, la residenza fiscale o il luogo di esercizio dei suoi diritti politici.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art108 · fonte su Normattiva