[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente capo nonche' del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente titolo: - per "servizio finanziario" s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonche' tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) e includono le seguenti attivita':

  • a)servizi assicurativi e connessi:
  • i)assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
  • A)ramo vita;
  • B)ramo danni;
  • ii)riassicurazione e retrocessione;
  • iii)intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); e
  • iv)servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
  • b)servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
  • i)accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
  • ii)prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
  • iii)leasing finanziario;
  • iv)tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari;
  • v)garanzie e impegni;
  • vi)operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
  • A)strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
  • B)valuta estera;
  • C)prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
  • D)strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
  • E)titoli trasferibili; e
  • F)altri strumenti negoziabili e altre attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti;
  • vii)partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati;
  • viii)servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
  • ix)gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
  • x)servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
  • xi)fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
  • xii)servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; - per "prestatore di servizi finanziari" s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici; - per "nuovo servizio finanziario" s'intende un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi o esistenti o alla modalita' di fornitura del prodotto, che non e' prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma che e' prestato nel territorio di un'altra parte; - per "soggetto pubblico" s'intende:
  • a)un governo, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una parte, o un soggetto di proprieta' o controllato da una parte, che svolge principalmente funzioni governative o attivita' a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
  • b)un soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni; - per "organismo di autoregolamentazione" s'intende un organismo non governativo, compresa una borsa o un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, un organismo di compensazione o un'altra organizzazione o associazione, che esercita un'autorita' di regolamentazione o di vigilanza, in forma propria o delegata, sui prestatori di servizi finanziari; per maggiore chiarezza, un organismo di autoregolamentazione non e' considerato un monopolio designato ai fini del titolo VIII (Concorrenza); - i "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi", ai fini dell'articolo 108, comprendono anche:
  • a)le attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria, o da qualsiasi altro soggetto pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;
  • b)le attivita' che rientrano in un regime di protezione sociale obbligatorio o in regimi pensionistici pubblici; e
  • c)altre attivita' svolte da un soggetto pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche; ai fini della definizione di "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi" di cui all'articolo 108, qualora una parte autorizzi i suoi prestatori di servizi finanziari a svolgere una qualsiasi delle attivita' di cui sopra alle lettere b) o c) in concorrenza con un soggetto pubblico o con un prestatore di servizi finanziari, la definizione di "servizi" di cui all'articolo 108 comprende tali attivita'.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art152 · fonte su Normattiva