[1]Gruppi di lavoro

[2]Nella misura in cui cio' sia necessario e giustificato, il comitato per il commercio puo' istituire un gruppo di lavoro incaricato di svolgere, tra l'altro, i seguenti compiti:

  • a)discutere questioni inerenti alla regolamentazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico;
  • b)proporre orientamenti e strategie che consentano ai paesi andini firmatari di diventare zone sicure per la protezione dei dati personali. A tal fine il gruppo di lavoro adotta un'agenda di cooperazione che definisce gli aspetti prioritari per la realizzazione di quest'obiettivo, in particolare per quanto riguarda i rispettivi processi di omologazione dei sistemi di protezione dei dati;
  • c)cercare i meccanismi necessari per trattare gli aspetti di cui all'articolo 162;
  • d)raccomandare meccanismi per aiutare le microimprese e le PMI a superare gli ostacoli da esse incontrati nell'uso del commercio elettronico;
  • e)migliorare, fra l'altro, la sicurezza delle transazioni elettroniche e del governo elettronico;
  • f)incoraggiare la partecipazione del settore privato alla formazione e all'adozione di codici di condotta, modelli di contratto, orientamenti e meccanismi di conformita' per il commercio elettronico, insieme alla partecipazione attiva ai forum organizzati fra le parti;
  • g)stabilire meccanismi di cooperazione in materia di accreditamento e certificazione digitale per le transazioni elettroniche e di riconoscimento reciproco dei certificati digitali; e
  • h)partecipare attivamente ai forum regionali e multilaterali allo scopo di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art109 · fonte su Normattiva