Art. 312 — Istituzioni di carattere privato con personalita' giuridica
Agli effetti dell'articolo 143 del codice, tra le societa' s'intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalita' giuridica a norma dell'articolo 12 del codice civile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva