[1]Ambito di applicazione e definizioni
[2]1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini del presente capo e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per:
- a)"servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': A. Servizi assicurativi e connessi: 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
- a)ramo vita;
- b)ramo danni; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1. raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico; 2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari; 5. garanzie e impegni; 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
- a)strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
- b)valuta estera;
- c)prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
- d)strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
- e)titoli trasferibili;
- f)altri strumenti negoziabili e altre attivita' finanziarie, compresi i lingotti; 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati; 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari; 12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
- b)"prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle parti che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine "prestatore di servizi finanziari" non comprende i soggetti pubblici;
- c)"soggetto pubblico":
- i)un governo, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una parte, o un soggetto di proprieta' o controllato da una parte, che svolga principalmente funzioni governative o attivita' a fini governativi, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
- ii)un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nel momento in cui eserciti tali funzioni;
- d)"nuovo servizio finanziario": un servizio finanziario non prestato nel territorio della parte, prestato nel territorio dell'altra parte. Comprende le nuove modalita' di erogazione di un servizio finanziario o la vendita di un prodotto finanziario che non e' venduto nel territorio della parte.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
