[1]Sistemi di pagamento e di compensazione

[2]1. Ciascuna delle parti concede ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e alle condizioni cui e' subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente paragrafo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte. 2. Qualora una parte:

  • a)esiga l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i prestatori di servizi finanziari di quella parte; o
  • b)conceda direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari; tale parte garantisce che i soggetti in questione riconoscano il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte residenti nel suo territorio.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art153 · fonte su Normattiva