[1]Misure prudenziali
[2]1. In deroga ad altre disposizioni del presente titolo o del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), una parte puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
- a)la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
- b)la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e non discriminano i servizi finanziari o i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte rispetto ai propri servizi finanziari o prestatori di servizi finanziari simili. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre a una parte l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. 4. Fatti salvi altri strumenti della normativa prudenziale in materia di prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, una parte puo' prescrivere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori transfrontalieri di servizi finanziari di un'altra parte e degli strumenti finanziari.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
