[1]Misure prudenziali

[2]1. Ciascuna delle Parti puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:

  • a)la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
  • b)la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una Parte. 2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da implicare l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. 4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte puo' esigere la registrazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art126 · fonte su Normattiva