[1]Misure prudenziali
[2]1. Ciascuna delle parti puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
- a)la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei fruitori dei mercati finanziari, dei titolari di polizze o dei soggetti nei cui confronti un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
- b)la salvaguardia della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; e
- c)la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una parte. 2. Tali misure, ove non conformi alle disposizioni del presente capo, non vengono utilizzate come mezzi per eludere gli impegni o obblighi che incombono alla parte a norma del presente capo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
