[1]Misure prudenziali

[2]1. Ciascuna delle parti puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:

  • a)la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei fruitori dei mercati finanziari, dei titolari di polizze o dei soggetti nei cui confronti un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
  • b)la salvaguardia della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; e
  • c)la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una parte. 2. Tali misure, ove non conformi alle disposizioni del presente capo, non vengono utilizzate come mezzi per eludere gli impegni o obblighi che incombono alla parte a norma del presente capo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art195 · fonte su Normattiva