[1]Riconoscimento delle misure prudenziali
[2]1. Una parte ha la facolta' di riconoscere le misure prudenziali di qualsiasi altro paese nel determinare le modalita' di applicazione delle misure di tale parte relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si puo' basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente. 2. Una parte che sia parte di un accordo o un'intesa di cui al paragrafo 1, esistenti o futuri, offre a un'altra parte adeguate possibilita' di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi con tale parte, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le parti dell'accordo o dell'intesa. Se una parte concede il riconoscimento in via autonoma, essa offre a un'altra parte adeguate possibilita' di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
