[1]Eccezioni specifiche

[2]1. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da ostare a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che, in base alla regolamentazione interna di tale parte, possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' o alle misure svolte o adottate da una banca centrale o da un'autorita' responsabile in materia monetaria, creditizia o di tassi di cambio o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche in materia monetaria, creditizia o di tassi di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata nel senso di ostare a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse finanziarie proprie o di suoi soggetti pubblici.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art159 · fonte su Normattiva