[1]Obiettivo

[2]Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' delle disposizioni del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art17 · fonte su Normattiva