[1]Coordinatori dell'accordo

[2]1. Ciascuna delle parti designa un coordinatore dell'accordo e ne informa tutte le altre parti, al piu' tardi, entro la data di entrata in vigore del presente accordo5. 2. I coordinatori dell'accordo:

  • a)elaborano l'ordine del giorno e coordinano la preparazione delle riunioni del comitato per il commercio;
  • b)garantiscono, ove opportuno, il follow-up delle decisioni adottate dal comitato per il commercio;
  • c)fungono da punti di contatto per facilitare le comunicazioni fra le parti su tutte le questioni oggetto del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo;
  • d)ricevono, salvo disposizione contraria, tutte le notifiche e le informazioni presentate a norma del presente accordo, comprese le notifiche o le informazioni presentate al comitato per il commercio; e
  • e)esaminano ogni altra questione che possa influire sul funzionamento del presente accordo, come richiesto dal comitato per il commercio. 3. I coordinatori dell'accordo si riuniscono secondo le necessita'.

[3]-------- 5 Per maggiore chiarezza, nel caso della parte UE e dei suoi Stati membri la comunicazione si considera effettuata una volta trasmessa alla Commissione europea.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art16 · fonte su Normattiva