[1]Sottocomitato per gli appalti pubblici

[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle parti. 2. Il sottocomitato:

  • a)valuta l'attuazione del presente titolo, anche per quanto riguarda lo sfruttamento delle possibilita' offerte da un maggiore accesso agli appalti pubblici, e raccomanda alle parti le attivita' appropriate;
  • b)valuta e segue le attivita' in materia di cooperazione presentate dalle parti; e
  • c)fatto salvo l'articolo 191, paragrafo 5, considera ulteriori negoziati intesi ad estendere il campo d'applicazione del presente titolo. 3. Il sottocomitato per gli appalti pubblici si riunisce su richiesta di una qualsiasi della parti alla data e nella sede convenute e tiene un verbale scritto delle sue riunioni.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art194 · fonte su Normattiva