[1]Istituzione di una zona di libero scambio

[2]Le parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito denominato "GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato "GATS").

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art3 · fonte su Normattiva