[1]Indicazioni geografiche stabilite

[2]1. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate dalla parte UE, i paesi andini firmatari proteggeranno tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione. 2. Dopo aver concluso una procedura di opposizione ed aver esaminato le indicazioni geografiche di un paese andino firmatario elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) registrate da questo paese andino firmatario, la parte UE proteggera' tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sezione.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art208 · fonte su Normattiva