[1]Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

[2]1. Le parti concordano sulla possibilita' di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell'articolo 208. 2. Una parte che intenda aggiungere una nuova indicazione geografica al suo elenco dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) presenta una domanda in tal senso ad un'altra parte nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale. 3. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione della domanda ad un'altra parte. Lo scambio di informazioni e' effettuato nel quadro del sottocomitato per la proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art209 · fonte su Normattiva