[1]Soppressione dei dazi doganali

[2]1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie di un'altra parte conformemente all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi). 2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali, cui devono essere applicate le successive riduzioni come disposto dal paragrafo 1, e' quella specificata nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi). 3. Se in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce il dazio doganale applicato alla nazione piu' favorita (di seguito "NPF"), tale dazio si applica solo se inferiore al dazio doganale calcolato secondo l'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi). 4. Le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali di cui all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi). 5. Qualsiasi decisione del comitato per il commercio intesa ad accelerare o estendere la portata della soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), sostituisce le aliquote del dazio o le categorie di soppressione progressiva determinate secondo l'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi). 6. Salvo disposizione contraria del presente accordo, nessuna delle parti puo' aumentare un dazio doganale fissato quale aliquota di base nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria di un'altra parte. 7. Il paragrafo 6 non osta a che una qualsiasi delle parti:

  • a)aumenti un dazio doganale al livello stabilito nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) per il rispettivo anno, dopo una riduzione unilaterale; o
  • b)mantenga o aumenti un dazio doganale conformemente all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (di seguito denominato "DSU") o al titolo XII (Risoluzione delle controversie).

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art22 · fonte su Normattiva