[1]Restrizioni all'importazione e all'esportazione
[2]Nessuna delle parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci di un'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio di un'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformita' dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
