[1]Restrizioni all'importazione e all'esportazione

[2]Nessuna delle parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci di un'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio di un'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformita' dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art23 · fonte su Normattiva